Ecco cosa cambia, procedura per la richiesta, offerta di lavoro da accettare
Addio reddito di cittadinanza, da gennaio arriva l’Assegno di inclusione, di cui potranno beneficiare i nuclei con disabili, minori, over60, e dopo le modifiche del Senato, anche i componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa. L’importo è fino a 6mila euro l’anno, 500 al mese, più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno, 280 al mese. Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro (7.560 l’anno) più 150 euro di contributo d’affitto (1.800 l’anno). Con il via libera del Senato al decreto Lavoro si delinea il quadro delle nuove misure che sostituiranno il Rdc. Il decreto andrà al voto finale alla Camera giovedì pomeriggio, dopo il voto di martedì sera che ha confermato la fiducia al governo con 207 sì. Ecco nel dettaglio cosa cambierà.
Il nuovo Assegno di inclusione
Il nuovo strumento sarà erogato tramite una Carta d’inclusione, ricaricabile. Dopo un altro correttivo in Senato i soldi caricati sulla Carta non potranno essere utilizzati per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità ma per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. Insomma, si dovranno utilizzare per le spese di necessità. La misura è erogata per 18 mesi. Poi dopo un mese di stop è rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3mila euro lordi annui.
I requisiti
I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni, avere un Isee di 9.360 euro, e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza, un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000, e non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Dopo la correzione del Senato c’è una novità per le donne vittime di violenza: la norma permetterà loro di costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Assegno di inclusione. Inoltre, queste donne potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.
Cambia la scala di equivalenza
Per evitare che l’estensione dell’assegno di inclusione agli svantaggiati presi in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali penalizzi l’integrazione ai disabili cambia ancora la scala di equivalenza sulla quale sono parametrati il requisito reddituale per accedere all’Assegno di inclusione e l’ammontare finale dell’aiuto. In pratica, si tratta di un “punteggio” associato a ciascun componente del nucleo familiare, che fa crescere la soglia di reddito ammessa o il valore del beneficio quanto più è numerosa la famiglia o più critica è la sua situazione. Nell’ultima versione, acquista un peso più rilevante la presenza di un ulteriore componente con disabilità o non autosufficiente (che “vale” da solo 0,5 punti). Mentre si aumenta dello 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grade disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pa. La soglia dell’Isee familiare per accedere al sussidio resta di 9.360 euro (in linea con quella del reddito di cittadinanza).
Procedura per la richiesta
L’Assegno di inclusione si richiede on line all’Inps, che lo riconosce dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla nuova normativa. L’Inps informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), il nuovo portale del Lavoro, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda a centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, enti autorizzati all’attività di intermediazione, soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. La richiesta può essere presentata presso i Caf. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. I beneficiari poi devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottosscrizione del patto di attivazione digitale. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. I componenti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro sono avviati ai centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro per sottoscrivere (entro 60 giorni) il patto di servizio personalizzato.
Sanzioni
Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. In ogni caso quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca dal beneficio, e a seguito della revoca, l’eventuale restituzione di quanto debitamento percepito. Il nucleo familiare decade dell’Assegno se, tra l’altro: non si presenta a servizi sociali o servizi per il lavoro entro i termini previsti; non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero; non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative formative; non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; oppore viene trovato, nel corso delle attività ispettive, a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.
Offerta di lavoro “congrua”
Un’altra novità contenuta nel provvedimento è la nuova definizione dell’offerta di lavoro che, se rifiutata, fa perdere il sussidio. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Se il contratto offerto è a tempo determinato, anche in somministrazione, il luogo di lavoro non deve distare più di 80 km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, sempre dopo un correttivo al Senato, si prevede che in caso di nuclei familiari con figli under-14 l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza lavoro-domicilio di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Incentivi per chi assume percettori dell’Assegno e Neet
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) i beneficiari del nuovo Assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8mila euro l’anno, per 12 mesi. L’esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso invece di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4mila euro l’anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale paria sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite da un decreto interministeriale (Lavoro, Mef, Imprese e Made in Italy).
Supporto per formazione e lavoro, 350 euro
Dal 1° settembre debutta il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o comunque di politica attiva. La misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore Isee, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione.La richiesta avviene on line, e il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Dopo di che, sempre attraverso la piattaforma, l’interessato può ricevere offerte di lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione. È previsto un beneficio di 350 euro al mese. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. La somma è erogata da Inps mediante bonifico mensile. L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche invia telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
Misure transitorie
In attesa del decollo del nuovo sistema il Reddito di cittadinanza, come previsto dalla manovra 2023, è riconosciuto quest’anno nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In questa ipotesi, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano a Inps tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza di comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.
Fonte: Il Sole 24 Ore